Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

MiFID II

La direttiva MiFID (“Markets in financial instruments directive” – 2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR (“Markets in financial instruments regulation” – regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea.

Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i presidi di tutela per gli Investitori, dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la MiFID II, che ha introdotto diversi profili di novità anche per quanto attiene alla trasparenza informativa nei confronti della clientela. In particolare, il quadro normativo introdotto da MiFID II comporta per gli Intermediari l’esigenza di valutare le caratteristiche del cliente cui sono destinati i prodotti fin dal momento dell’ideazione del prodotto stesso. Al tempo stesso, viene richiesta un adeguato livello di competenza ed esperienza professionale del proprio personale a contatto con la clientela.

Altro aspetto rilevante consiste nel fornire ai clienti in maniera più trasparente per ogni strumento o servizio l’aggregazione dei relativi costi, al fine di porre il cliente nella condizione di comprendere esattamente il costo che sta sostenendo ancor prima della scelta di investimento anche per la possibilità di individuare, tramite confronto e a parità di prodotto, il prodotto/servizio migliore alle sue caratteristiche. A tal riguardo, sempre in ottica di maggior trasparenza, la MiFID II ha introdotto un ampliamento dei contenuti della rendicontazione periodica da fornire alla clientela, con particolare riguardo ai costi, agli oneri e agli incentivi nonché un incremento della periodicità di trasmissione della stessa. Ad ogni modo, la Banca potrà pagare o ricevere incentivi da parte di un soggetto diverso dal Cliente, solo se il Cliente ne sarà stato preventivamente informato e a condizione che tali incentivi accrescano la qualità del servizio reso al Cliente stesso.

Peraltro, la MiFID II ha stabilito che le imprese di investimento devono spiegare in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente. In ogni caso, quando a uno stesso cliente viene proposta o fornita consulenza sia su base indipendente che non indipendente, deve essergli garantita una chiara spiegazione di entrambi i servizi, in modo tale che il cliente possa comprendere le differenze tra l’uno e l’altro servizio.

Inoltre, il Cliente deve essere informato circa la modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla Banca (nel dettaglio, decidere se accettarla ed – in caso positivo – dichiararlo esplicitamente). In proposito, la disciplina obbliga gli intermediari a gestire alle migliori condizioni possibili gli ordini di compravendita di strumenti finanziari (c.d. best execution).

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca deve definire misure organizzative idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse. Nel casi in cui le misure individuata per gestire i conflitti di interesse non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Banca, prima di agire per loro conto e in base alle modalità con cui il servizio viene prestato, informa il Cliente della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure comunque adottate per mitigarli, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Per tutelarne gli interessi, la Banca deve richiedere ai suoi Investitori le informazioni necessarie per individuare le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze di investimento degli stessi e poter così raccomandare servizi e prodotti finanziari adeguati. Sulla base di un approfondito colloquio e la compilazione di un questionario MIFID (comprensivo del profilo di Appropriatezza e del profilo di Adeguatezza), la Banca verifica insieme al Cliente la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimento, i suoi obiettivi di investimento e la sua situazione finanziaria per accompagnarlo nell’individuazione di una scelta d’investimento adeguata.

Di seguito riportiamo alcuni documenti informativi sui principali adempimenti MiFID II.