Depositi “dormienti”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, che attua la norma della Finanziaria citata, prevede che l’assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, la banca affigge nei suoi locali aperti al pubblico un avviso al riguardo. I titolari di rapporti al portatore sono invitati a verificare l’esecuzione di movimentazioni nel periodo predetto.

In ogni caso, il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

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