DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Art. 56.

Informiamo la Gentile Clientela,

che la Banca darà corso, dietro comunicazione scritta del Cliente, alle misure di sostegno finanziario previste dall’Art. 56, del citato Decreto Legge:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale  prima  del  30  settembre  2020  i  contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dell’impresa richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Ambito di applicazione

 La misura è attivabile alle Imprese, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Finanziamenti ammessi

Modalità di sospensione delle rate dei finanziamenti

La sospensione delle rate dei finanziamenti è prevista fino al 30 settembre 2020 e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione.

Sono previste due diverse modalità:

  • Sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • Sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

 Termini della richiesta

La richiesta, corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, dovrà essere presentata in forma scritta  alla Banca, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 08381.bcc@actaliscertymail.it

Condizioni La Banca  si  riserva di verificare le dichiarazioni fornite   dall’Imprese le ulteriori condizioni  di ammissibilità previste   dal Decreto, tra le quali, in particolare, che alla data della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18  le esposizioni debitorie oggetto della presente richiesta, non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

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